Istanza del Giudice

Istanza del Giudice – CTU – Sarnataro Fausto Perito Assicurativo

Una volta tanto desidero iniziare dalla fine: mi è capitata tra le mani un’istanza di un CTU che chiedeva al Giudice di dirimere una problematica insorta durante la fase delle operazioni peritali; la medesima istanza terminava con un confidenziale “cordiali saluti” che, per l’appunto, rimanda ad una espansività che appare fuori luogo in un contesto formale quale è quello giudiziario ove è senz’altro più in uso una forma più distaccata quale il “distinti saluti” ovvero quella arcaica che rimanda a tempi passati ove si utilizzava “con ogni osservanza”.

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Non so se, nel caso specifico, intercorre per davvero una certa confidenza tra quel Giudice ed il proprio ausiliario ma se anche così fosse essa non ha motivo di trapelare in un atto ufficiale peraltro erroneamente inviato, “per conoscenza”, ai legali costituiti in giudizio.

E difatti, affrontando il vero argomento di cui si vuol discutere, appare insana la scelta di rendere partecipi le parti in causa dell’iniziativa che il CTU ha inteso intraprendere atteso che qualsiasi istanza presentata al Giudice non deve essere oggetto di valutazione da parte di altri né deve innescare meccanismi di contraddittorio assolutamente non consentiti in questa fase processuale.

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Uno dei legali costituiti in giudizio potrebbe, cioè, cogliere al volo l’occasione ed inoltrare,a sua volta, una propria istanza atta a confutare le richieste del CTU: basterebbe depositarla in cancelleria con una semplice premessa : “preso atto dell’istanza presentata dal CTU, si chiede … etc” ; si lascia immaginare cosa accadrebbe: il Giudice si vedrebbe costretto ad analizzare le varie istanze pervenute valutando ogni singola richiesta per poi disporre eventuali oneri a carico di ognuno emanando specifica ordinanza. Il tutto in uno spazio temporale in  cui si sarebbe dovuto espletare la CTU.

Ed allora, in forma assolutamente cordiale, sorge la domanda da porre a chi legge: ma davvero il CTU deve essere solamente bravo tecnicamente e può fare a meno di conoscere le norme procedurali? Non sarebbe il caso di studiare un po’ di più anche questo aspetto che, se non attenzionato, potrebbe innescare problematiche che minano la correttezza del proprio operato sino a sostenere l’ipotesi che la stessa relazione definitiva può essere ritenuta nulla con conseguente aggravio di tempo (ancorché spreco economico)?

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