Perizia preventiva o perizia copiata

L’idea è quella di adottare un motto che vada bene per la categoria e per ognuno degli iscritti e, frugando tra le poche rappresentazioni mentali che ancora sovvengono, il più appropriato mi è sembrato quel famigerato “Siamo uomini o caporali?” brillantemente domandato dall’eccezionale principe De Curtis nell’ambito dell’omonimo film dove Lui veniva considerato “pazzo”.

La necessità di tale impostazione nasce dal fatto che, più di una volta, sto riscontrando un elemento nuovo che sorge nel rapporto tra perito assicurativo che rappresenta una società di assicurazione e professionista che rappresenta le richieste di un qualsiasi danneggiato.

Mi riferisco al fatto che alcuni colleghi, in ossequio alle direttive ricevute dalla loro committente, richiedono l’inoltro di una perizia tecnica redatta dal “patrocinatore” quasi che ne avessero assoluto bisogno per redigere la loro e lasciando intendere che il deposito di tale documento è previsto dalla Legge che ne rende obbligatoria la produzione.

Addirittura c’è chi lo scrive, preliminarmente, nella lettera di invito che viene inoltrata al fine di raccordarsi per un eventuale appuntamento; ed ecco che si riscontra, in essa, la dicitura in cui, con un certo autoritarismo degno di miglior causa, si ha la pretesa di ottenere una “perizia tecnica dettagliata redatta di suo pugno (essendo Lei persona abilitata) o eventuale preventivo dettagliato redatto dal riparatore che ha eseguito o eseguirà i lavori”.

C’è anche chi non lo scrive formalmente ma lo richiede esplicitamente ed insistentemente per telefono o verbalmente durante un qualsiasi incontro e si deve ammettere che tale atteggiamento non è meno fastidioso di quello precedente poiché viene annullata, intrinsecamente, una peculiarità essenziale dell’attività del perito assicurativo: quella, cioè, di saper redigere una stima dei danni senza alcun ausilio ed esaminando, in proprio, la necessità delle riparazioni o, in alternativa, delle sostituzioni di ogni singolo ricambio di un veicolo a motore rimasto danneggiato in un incidente stradale.

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Viene annullata, cioè, la capacità di una progettualità delle riparazioni da effettuarsi per adagiarsi su una nuova figura professionale: il “perito copiatore” ovvero colui che copia la perizia redatta da un altro collega provvedendo, nel contempo, a modificare quei piccoli aspetti valutativi che differenzieranno, nel proseguo, le due stime; si provvederà a ridimensionare drasticamente la tariffa oraria di manodopera (“la società non mi autorizza a riportarne una più alta”!), ad applicare il dovuto (??) degrado sui ricambi (“i pezzi meccanici non li posso conteggiare a prezzo pieno; c’è il degrado”!), a depennare quel particolare ricambio che costa troppo (“devo accertare la preventiva sostituzione; prima compralo e, dopo la sostituzione, provvedo a certificare il tutto con una serie di fotografie; il liquidatore mi ha detto di fare così”!).

Se ne deduce che, oltre alle mille figure professionali già esistenti, se ne può aggiungere un’altra che, nel variopinto panorama assicurativo, certamente non stona: il perito copiatore.

Ed, in forza di ciò, parrebbe opportuna una istanza da inoltrare alla CONSAP al fine di modificare l’attuale elenco contenuto nel Ruolo Nazionale dei Periti Assicurativi; essa dovrebbe avere per oggetto la conseguente diversificazione in sub categorie ed allora si avrebbero: periti automobilistici, periti estimatori, periti conciliatori, periti patrocinatori, periti copiatori, esperti periti, periti di infortunistica, periti “bombolari”, periti “sbrigafaccende”, periti rodati, periti difensori, periti attaccanti, periti centrocampisti. Insomma: tanti generici “periti”!

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