Fuorilegge

Preferisco pensare che sia un ignorante piuttosto che supporre la sua mala fede o, peggio ancora, vederlo consapevole di un tradimento verso tutti gli altri colleghi che si battono anche per i suoi stessi interessi; lo voglio piuttosto così: stupido ed inconsapevole del male che fa a tutti gli altri poiché, in tal caso, vi si può mettere una pezza che, viceversa, non si può porre se l’azione che è stata compiuta trova motivo nel proprio modo di essere e di agire con la volontà di colpire gli altri.

All’ignorante possono essere spiegati i concetti e, magari, per un verso o per l’altro, riuscirà ad intendere; all’infame, invece, questi stessi concetti non possono essere spiegati perché già li sa e li viola con il semplice intento di far danni alla stessa stregua di un volgare vandalo che colpisce per il solo gusto di danneggiare.

Ed allora, rivolgendomi a questo ignorante, tento di spiegare un concetto basilare partendo dal presupposto che il tutto è regolato dalla Legge e, pertanto, sarebbe semplice studiare ed apprendere.

perito-fuorilegge

Un Giudice di Pace ha nominato, ancora una volta, un professionista non abilitato (non iscritto, cioè, al Ruolo Nazionale dei Periti Assicurativi) al fine di ottenere, la quantificazione di un danno ad un’autovettura ed il medesimo professionista ha richiesto – all’atto del relativo giuramento in qualità di CTU – di essere autorizzato a servirsi di “collaboratore” per poter effettuare “la stima del danno”.  Richiesta, nemmeno a dirlo, concessa.

Sin qui sembrerebbe tutto normale senonché occorre valutare due ben distinti aspetti che, viceversa, rimandano tutto sul piano dell’anormalità, dell’irregolarità e, finanche, dell’illecito.

Per contornare meglio l’argomento occorre far riferimento a due ben distinti articoli che, guarda caso, vennero inseriti nel codice di procedura penale proprio per rimarcare l’aspetto poco civilistico dell’argomento.

L’articolo 221 c.p.p. regola quelle situazioni in cui il Giudice ritiene di dover insidacabilmente nominare un collegio peritale (un unico incarico da iperscrutare tra professionisti che si occupano della medesima materia oppure un collegio di esperti che si occupano delle diverse materie).

Ognuno dei componenti del collegio presta il relativo giuramento innanzi al Giudice.

L’articolo 228 c.p.p. regola, invece, la possibilità dei periti di avvalersi dell’opera di terze persone e recita, testualmente, al comma 2, che egli “può essere autorizzato a servirsi di ausiliari di sua fiducia per lo svolgimento di attività materiali non implicanti apprezzamenti e valutazioni”. Il perito che ha prestato giuramento, inoltre e del tutto ovviamente, dovrà essere in grado, sempre e comunque, di controllare ogni fase ed atto del proprio collaboratore a pena di nullità.

In rapporto a tutto ciò sorge un problema grande ed inamovibile quanto la montagna di Maometto e su cui si argomenterà nel prossimo articolo proprio per non annoiare troppo chi ha la ventura di leggermi.

Un aspetto predominante, però, occorre subito chiarire: per controllare ogni fase ed atto del proprio collaboratore il perito dovrà, necessariamente, essere presente ad ogni azione che quest’ultimo compie e giammai il medesimo collaboratore può espletare mansioni senza contraddittorio alcuno.

In altri termini: se il collaboratore non partecipa alle operazioni peritali e compone la propria valutazione del danno rimanendo chiuso nel suo stanzino avvantaggiandosi, peraltro, del mancato controllo, compie un atto che rende nulla la perizia stessa ed assume un atteggiamento da antipatico fuorilegge.

A ben pensarci, infatti, i fuorilegge rimangono spesso nascosti nei loro più o meno sicuri nascondigli ed escono fuori quando devono colpire, alle spalle, i loro nemici ma, a volte, anche i loro amici o i loro colleghi.

E, per quanto è risaputo, i fuorilegge sono, frequentemente, anche ignoranti.

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