Carro attrezzi

 

Non è semplice da raccontare brevemente poiché merita un approfondimento ed anche perché, oltre al narratore, vede la partecipazione di quattro colleghi che, convenzionalmente, chiameremo Giuseppe, Davide, Vincenzo e Maurizio (si richiama quanto già descritto in Carciofi e carote); oltre ai Periti Assicurativi si è avuta anche la partecipazione di un “perfetto abusivo” (la carta intestata riporta la sigla “p.a.”!) al quale è stato assegnato il ruolo di CTU in una causa civile che presenta aspetti diversi da quelli abituali che rimandano al classico incidente stradale.

Il fatto: un carro attrezzi di una nota ditta siracusana, provvede a prelevare coattivamente un’auto in sosta vietata previo ordine dei Vigili Urbani che, altresì, controllano le operazioni e, come da specifico articolo del codice della strada, provvedono, nel contempo, a comminare sanzione amministrativa.

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La proprietaria, assente al momento del prelievo forzato, asserisce che durante tali operazioni di carico, lo stesso veicolo rimase danneggiato in più punti: le parti in acciaio, che servono a collegare le cinghie di sostegno, ebbero a causare vistosissime incisioni nei lamierati esterni tanto che veniva richiesto, in tal senso, un cospicuo rimborso – alla stessa ditta, al Comune di Siracusa ed anche all’assicurazione che garantisce, qualora ne ricorrano i presupposti, il relativo risarcimento di tali danni – al fine di poter provvedere alle successive riparazioni.

Nemmeno a dirlo: diniego al pagamento pervenuto da tutte le parti interpellate e, di conseguenza inizio di un’azione giudiziaria innanzi all’Ufficio del Giudice di Pace di Siracusa.

Dov’è che si innesca la discussione di cui si vuole narrare? Quando avviene, in giudizio, la nomina del CTU: viene designato un soggetto che non è iscritto al Ruolo Nazionale dei Periti Assicurativi poiché, si sostiene, il danno non è attinente alla normale circolazione stradale ma, piuttosto, è conseguenza diretta di un’attività lavorativa ben circoscritta e regolamentata. Non è, di conseguenza, un danno attinente alla Responsabilità Civile Auto e, pertanto, a parere di alcuni, il Giudice non è obbligato ad attenersi alla norma di cui all’articolo 156 del Decreto Legislativo 209 del 2005 anche se, sostanzialmente, viene assegnato, al proprio ausiliare, un preciso mandato: la quantificazione dei danni rilevati sulla vettura danneggiata.

Il CTU, dopo il giuramento di rito, convoca le parti in causa e svolge le operazioni peritali appositamente predisposte; ad esse partecipano, in qualità di CTP regolarmente nominati, i Periti Assicurativi convenzionalmente sopra indicati e, ad eccezione di uno, gli altri tre riconoscono che sussistono i presupposti affinché l’abusivo possa svolgere il ruolo di CTU. Si innesca, di conseguenza, il confronto: una tesi sostiene che occorre ricusare lo stesso pseudo – tecnico mentre l’altra tesi sostiene che costui è perfettamente abilitato poiché non ricorrono i presupposti di Legge per non effettuare la relativa stima dei danni.

Ed allora, rileggiamolo insieme, ancora una volta, questo benedetto articolo 156 del Decreto Legislativo 209 del 2005 dopo aver appositamente evidenziato, in grassetto, alcune parole che servono ad indirizzare la discussione che, spero, possa sorgere: “Art. 156. (Attività peritale)

L’attività professionale di perito assicurativo per l’accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall’incendio dei veicoli a motore e dei natanti soggetti alla disciplina del presente titolo non può essere esercitata da chi non sia iscritto nel ruolo di cui all’articolo 157.

Le imprese di assicurazione possono effettuare direttamente l’accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall’incendio dei veicoli a motore e dei natanti.

Nell’esecuzione dell’incarico i periti devono comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza.”

La domanda che si pone, agli operatori del settore, è: il danno deriva dalla circolazione stradale?

Prima opzione: NO: il danno deriva da operazioni di carico e scarico effettuate dal carro attrezzi!

Seconda opzione: SI: il danno deriva dalla circolazione (tale è!) della vettura in sosta vietata sulla pubblica via!

Terza opzione: bho!

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