Privacy

La butto lì tanto per parlarne ma, in realtà, dovrebbe essere un argomento serio e serioso visto che riguarda la privacy di ogni soggetto e, quindi, anche la nostra.

Ma riguarda, altresì, la professione del perito assicurativo visto nella sua interezza.

Tutto nasce da una domanda che mi venne posta da un cliente piuttosto curioso ed intelligente: “ma perché il medico della società di assicurazione, al momento della visita a cui mi sono sottoposto, mi ha fatto firmare un foglio in cui lo autorizzavo a trasmettere i miei dati personali – tutelati dal Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 – al liquidatore (o a chi per Lui!) ed, invece, il perito assicurativo è autorizzato ad utilizzare ugualmente gli stessi miei dati senza che gli serva una specifica mia autorizzazione”?

Chiarisco subito che sono abituato a confrontarmi con le domande più strane che mi vengono poste dai colleghi e dai clienti ma, a questa, non avevo mai pensato e, pertanto, mi sono scioccamente avvolto sull’aspo e … non ho risposto maledicendo, intimamente, la curiosità e l’intelligenza di quel tipo.

Dopo settantotto secondi, però, ero piombato a frugare tra le righe di quella tanto enunciata legge (“la legge sulla privacy”) perché il mio orgoglio non poteva permettersi un simile affronto ed io non potevo non conoscere la risposta.

Insomma: me ne sono tornato a studiare!

Ammettiamolo: è un continuo guazzabuglio di norme, richiami, indicazioni, articoli, disposizioni, commi, … insomma, ne sono uscito un po’ rimbambito!

Ad esempio: L’art. 33 introduce le misure minime di sicurezza obbligatorie: «nel quadro dei più generali obblighi di sicurezza di cui all’articolo 31, o previsti da speciali disposizioni, i titolari del trattamento sono comunque tenuti ad adottare le misure minime individuate nel presente capo o ai sensi dell’articolo 58, comma 3, volte ad assicurare un livello minimo di protezione dei dati personali».

E quale è “il livello minimo di protezione dei dati personali”? e, soprattutto, il “titolare del trattamento” è a conoscenza del fatto che alcuni dati personali vengono divulgati, di volta in volta, dal singolo perito assicurativo che li comunica ai propri collaboratori se non, addirittura, ad altro professionista di altro studio appositamente incaricato di effettuare l’accesso tecnico?

E, dunque, si è innescata una serie di domande che mi e ci riguardano; in particolare occorrerebbe chiarire se è lecita e non perseguibile la strana abitudine di fornire indicazioni dettagliate relative al danneggiato: può, il perito assicurativo direttamente incaricato, dalla società di assicurazione, fornire elementi (dati anagrafici, proprietà, dati relativi all’incidente, danni fisici, etc.) ad altro professionista che, fisicamente, si presenta dal danneggiato per annunciargli: “sono il perito dell’assicurazione! So tutto di Lei! … ed, adesso, voglio sapere ancora di più anzi, saprò tutto tutto!”

“E lo riferirò!”

Io, ad essere sincero, non sono sicuro della liceità di tale procedura.

Tornando a studiare, magari ci capisco ancora qualcosa che possa aiutarmi a tutelare la privacy.

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4 Risposte

  1. Giovanni Sciuto ha detto:

    Ai fini della normativa sulla privacy, non solo è previsto l’obbligo di assumere la liberatoria dal cliente per un qualsiasi iter procedurale di risarcimento, ma esiste anche per i C.T.U. e i C.T.P., in conformità alla deliberazione del Garante della Privacy n. 46 del 26 giugno 2008, (G.U. del 31 luglio 2008 – Linee Guida in materia di trattamento di dati personali da parte dei consulenti tecnici e dei periti ausiliari del giudice e del pubblico ministero), mediante dichiarazione di avere trattato lecitamente tutti i dati personali nei limiti in cui è necessario per il corretto adempimento dell’incarico ricevuto, avendo acquisito e conservato la documentazione riferita all’incarico affidato per tutta la durata delle operazioni.

    • fausto sarnataro ha detto:

      Salvo pochissimi professionisti che riportano, in fondo alle loro relazioni, tale “dichiarazione”, non mi sembra che la stessa normativa sia ampiamente applicata nel campo giudiziario …. figurarsi nel settore assicurativo!

  2. Giovanni Sciuto ha detto:

    Ciascuno fa quel che può …